News dal Parlamento

Una mano al cinema

Abbiamo lavorato per la cultura del nostro Paese, questa settimana, alla Camera, approvando il disegno di legge sulla Disciplina del cinema e dell’audiovisivo, già approvato dal Senato. Il provvedimento è finalizzato a definire i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, e a disciplinarne le modalità.

Tra le principali novità, l’istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con una dotazione minima di 400 milioni annui, che verrà alimentato direttamente dagli introiti erariali già derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, di distribuzione cinematografica, di proiezione cinematografica e dall’erogazione di servizi di accesso a Internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione. Nessuna nuova tassa, dunque, ma un virtuoso meccanismo di autofinanziamento della filiera produttiva che viene incentivata a investire e innovare.

Le risorse del Fondo saranno ripartite fra diverse tipologie di intervento, la prima delle quali è costituita dagli incentivi fiscali. La seconda dai contributi automatici che saranno assegnati secondo parametri oggettivi che terranno conto dei risultati economici, artistici e di diffusione, dei premi ricevuti e del successo in sala. La terza tipologia di intervento è l’introduzione dei contributi selettivi, equivalenti al 18% del Fondo che sarà destinato, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle start-up, alle piccole sale, ai festival e alle rassegne di qualità e per le attività di Biennale di Venezia, Istituto Luce Cinecittà e Centro sperimentale di cinematografia. Una quarta tipologia è costituita dai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiv a da parte di enti pubblici e privati, università, Istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), enti di ricerca, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria.

Nell’ambito del Fondo sono previste, poi, due sezioni destinate a finanziare due Piani straordinari per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Altro importante intervento è l’istituzione del Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo.

 

In memoria di Grazia

Quest’anno ricorrono sia il 90esimo anniversario del conferimento del premio Nobel per la letteratura, sia l’80esimo della morte della scrittrice Grazia Deledda. Per questo, in settimana, alla Camera, abbiamo approvato una mozione concernente iniziative per celebrare le ricorrenze.

Voglio solo ricordare che Grazia Deledda nacque a Nuoro il 28 settembre 1871, quarta di sette figli di una famiglia della piccola borghesia locale. Per la dura condizione femminile dell’epoca, che non dava alle donne accesso a un’istruzione superiore, Grazia non poté andare oltre la quarta elementare perché solo ai maschi allora era consentito di proseguire gli studi, se vi erano portati. Si formò quindi soprattutto da autodidatta, leggendo tutti i libri della biblioteca paterna, iniziando già a 13 anni a scrivere le prime novelle, a 18 il primo romanzo, a cui seguì una copiosa produzione di novelle e di romanzi destinati a riscuotere apprezzamento nella critica italiana e internazionale e successo di pubblico.

Grazia Deledda è stata una donna forte e anticonformista, che ha saputo sfidare e superare fin da ragazza i pregiudizi e le ostilità del suo ambiente e del suo tempo verso il suo impegno letterario, da molti ritenuto inappropriato e fuori luogo perché era una giovane donna barbaricina e autodidatta.

E noi abbiamo impegnato il Governo a individuare opportune iniziative per celebrare degnamente gli anniversari, anche con il coinvolgimento delle istituzioni culturali del Paese, della regione Sardegna e dei comuni facenti parte del parco letterario Grazia Deledda, e a promuovere e sostenere iniziative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado volte a favorire lo studio e la conoscenza dell’opera dell’autrice sarda e delle altre donne insigni nel campo della letteratura, della cultura, delle scienze, dell’economia, anche in coincidenza con il 70esimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane.

 

 

 

Il riparto di competenza

Questa settimana faccio un salto “temporale” andando subito a spiegare le novità dell’articolo 117, su una parte del quale girano le solite bufale, ma abbastanza pericolose, per quanto riguarda i rapporti con l’Unione europea. Ma basta fare il raffronto fra i due testi, leggendo il primo capoverso, per capire che, sostanzialmente, non cambia nulla sul tema dei vincoli verso la Ue. Il resto, invece, comporta delle grandi novità.

 

 

Testo vigente art. 117

 

Testo modificato art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

       identico
a)    politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

 

a)    identico
b)     immigrazione b)    identico
c)     rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; c)    identico
d)     difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; d)    identico
e)    moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

 

e)    moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f)      organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; f) identico
g)    ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
h)    ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; h) identico
i)      cittadinanza, stato civile e anagrafi; i) identico
j)      giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; j) identico
k)    determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
l)      norme generali sull’istruzione; l) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
m) previdenza sociale; m) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
n)    legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; n) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
o)    dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
p)    pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
q)    tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. q) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
  r)     ordinamento delle professioni e della comunicazione;

s)     disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

t)       produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;

u)     infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di cr edito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. abrogato
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. identico
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. identico
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. identico

 

 

 

Commento

L’articolo 31 del testo di legge costituzionale riscrive l’articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni.

L’elenco delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell’ambito della competenza esclusiva statale, sono introdotte materia nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l’intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali “disposizioni generali e comuni” o “disposizioni di principio”). Nell’ambito della competenza regionale, una novità è l’individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale). Di significativo rilievo è inoltre l’introduzione di una “clausola di supremazia”, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nelle materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

APPUNTAMENTO

Proseguono gli incontri pubblici sul referendum: lunedi 14 novembre ore 20.45 sarò a Carugate, qui la locandina

Paolo Cova

 

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