La legittima difesa
Sono stati espressi parecchi giudizi sulla proposta di legge di modifica all’articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa, approvata alla Camera e che ora passa al Senato; credo senza conoscerne bene i contenuti. Vediamo di spiegare meglio le novità. Intanto, si propone un testo che non stravolge l’attuale assetto normativo della legittima difesa, ma rende più espliciti i principi già elaborati dalla giurisprudenza. Si considera legittima difesa la reazione a una aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno. Inoltre, si precisa anche l’ambito di applicazione della fattispecie dell’eccesso di legittima difesa, prevedendo l’esclusione della colpa quando la reazione sproporzionata della persona offesa è causata dal grave turbamento psichico determinato da u n pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale.
Infine, le spese legali di chi dovrà affrontare un processo per legittima difesa saranno sostenute dallo Stato.
Partendo dal presupposto che il secondo comma dell’art. 52 del codice penale dà già una importante e significativa risposta all’esigenza di tutelare chi si trova nella propria abitazione o attività commerciale, l’obiettivo della proposta di legge è quello di dare a questo soggetto ulteriori garanzie. A questo scopo, dopo il citato primo comma dell’articolo 52 se ne inserisce un altro che specifica come si debbano considerare legittima difesa la reazione a una aggressione compiuta in tempo di notte, ovvero la reazione in seguito all’introduzione nei luoghi descritti dall’art. 614 del codice penale usando violenza alle persone ovvero con la minaccia o l’inganno. Restano ovviamente fermi i criteri fissati al primo comma, a cominciare dall’attualità del pericolo e dal rispetto della proporzione tra difesa e offesa. Inoltre viene aggiunto un comma in base al quale nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa contro l’aggressore un’arma legittimamente in suo possesso se l’errore si verifica in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico e se questo turbamento è causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. La valutazione del caso concreto spetta sempre e comunque al giudice, escludendo ogni tipo di automatismo. Il risarcimento delle spese legali è previsto per chiunque venga prosciolto o archiviato nei casi di legittima difesa, cosa che avviene oggi nel 90% dei casi.
Biologico vuol dire sociale
Per altri motivi è stata importante anche l’approvazione delle disposizione per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. La proposta definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, perchè basata sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Il metodo di agricoltura biodinamica è equiparato al metodo di agricoltura biologica. Il provvedimento è volto a disciplinare la produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico; le autorità nazionali e locali e gli organismi competenti in materia; i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, le campagne di informazione e di comunicazione istituzionale e le iniziative per incentivare l’impiego di prodotti biologici negli enti pubblici e nelle istituzioni. Il provvedimento non affronta il delicato tema dei controlli, per il quale esiste una delega specifica nel collegato agricolo, ma prevede la costituzione di un tavolo tecnico per l’agricoltura biologica, con i principali attori della filiera e i rappresentanti del ministero e delle regioni. Il tavolo ha il compito di delineare gli indirizzi e le priorità per un piano triennale d’azione per la produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico e finalizzato a incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo; migliorare e semplificare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare la ricerca e l’innovazione in materia. La legge introduce disposizioni innovative in materia di organizzazione della produzione e del mercato: imprese agricole, singole e associate, organizzazioni di produttori e soggetti pubblici e privati possono promuovere la costituzione di un distretto biologico per favorire lo sviluppo dei processi di preparazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e per promuovere e sostenere le attività collegate, come la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni di tutela della biodiversità agricola e l’agricoltura sociale