Più chiarezza in etichetta
Questa settimana, alla Camera, abbiamo continuato l’esame della legge di bilancio 2017. Con 348 voti a favore e 144 contrari abbiamo votato la questione di fiducia posta, a nome del Governo, dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, sull’approvazione dell’articolo 1 del disegno di legge. Abbiamo, quindi, concluso l’esame degli articoli e degli ordini del giorno presentati. Lunedì 28 novembre è previsto il voto finale.
Intanto, con grande soddisfazione, annuncio che il Decreto su etichettatura del latte e dei prodotti lattiero-caseari è arrivato alla Camera, dove verrà espresso il parere delle Commissioni competenti. Si tratta di un passo avanti notevole e importante che era stato richiesto da anni dai produttori di latte. Ed è un intervento strutturale sulla tracciabilità del prodotto e a garanzia dei consumatori. Questo Governo e questo Parlamento hanno fatto un grande servizio agli allevatori e ai consumatori perseguendo l’obiettivo assieme all’Unione europea. Ora siamo vicini alla sua applicazione, dopo il parere della Camera e del Senato.
Tecnicamente è previsto un periodo di prova fino al 2019 ed entro 180 giorni l’industria di trasformazione deve mettersi in regola con il sistema di etichettatura. Più nel dettaglio, l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari prevede l’utilizzo in etichetta di alcune diciture: dovranno essere indicati il Paese di mungitura e il Paese di condizionamento o di trasformazione. Nel caso in cui coincidano, basterà scrivere “origine del latte” e, accanto, il nome del Paese. Nel caso in cui le operazioni avvengano in più Paesi, bisogna indicare se fanno parte o meno della Ue.
E per favorire una migliore informazione dei consumatori, il Ministero delle Politiche agricole può fare campagne di promozione dei sistemi di etichettatura, ma soprattutto le indicazioni sull’origine devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili, cioè non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni. Insomma, la massima trasparenza alla base di tutto.
Gli ultimi appuntamenti sul referendum
Giovedì 1 dicembre, dalle 21 alle 23, sarò alla parrocchia San Giovanni Laterano, in piazza Bernini, a Milano, per partecipare all’incontro “Le ragioni del Sì e le ragioni del No – Capire per scegliere”. Assieme a me, a parlare di referendum costituzionale, ci sarà Matteo Forte, consigliere comunale. Coordinerà la serata Caterina Antola, presidente del Municipio 3.
LA RIFORMA PASSO PASSO
Dal Presidente della Repubblica al Cnel
E infine l’ultima parte della riforma letta passaggio per passaggio.
Testo vigente art.83 | Testo modificato art.83 |
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. | identico |
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. | Abrogato |
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. |
Testo vigente art.99 | Testo modificato art.99 |
Il Consiglio nazionale dell’economia edel lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa | Abrogato |
È organo di consulenza delle Cameree del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. | Abrogato |
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. | Abrogato |
Commento
Presidente della Repubblica
L’articolo 21 del testo di legge costituzionale interviene sull’elezione del Presidente della Repubblica, ovvero l’articolo 83 della Costituzione, da parte del Parlamento in seduta comune. In particolare, viene soppressa la vigente previsione che dispone che all’elezione del Presidente della Repubblica partecipino anche tre delegati regionali (uno per la Valle d’Aosta), alla luce della nuova composizione del Senato di cui fanno parte i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum per l’elezione del Capo dello Stato da parte del Parlamento in seduta comune, prevedendo la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini; la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio; la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio. Attualmente, per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il testo approvato dal Senato in prima lettura prevedeva sempre la maggioranza dei due terzi dell’assemblea fino al terzo scrutinio, dal quarto la maggioranza dei tre quinti e, a partire dal nono scrutinio, la maggioranza assoluta.
L’articolo 22 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 85 della Costituzione sopprimendo, in primo luogo, il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica, in linea con il nuovo articolo 83. Inoltre, è confermata la vigente previsione costituzionale che stabilisce che quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (art. 63 della Costituzione). Al contempo, peraltro, è attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l’elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle. Infine, si interviene sulla disciplina della convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all’elezione del Presidente del la Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei deputati, in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova composizione, non è previsto scioglimento.
L’articolo 23 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 86 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, in caso egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per l’elezione del nuovo Presidente, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. In particolare, è novellato il primo comma, prevedendo che l’organo chiamato ad assumere la supplenza sia non più il Presidente del Senato, ma quello della Camera. È modificato, di conseguenza, il secondo comma attribuendo al Presidente del Senato (e non più a quello della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni di quest’ultimo.
Scioglimento della Camera e rapporto di fiducia
L’articolo 24 del testo di legge costituzionale novella l’articolo 88 della Costituzione riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento. L’articolo 25 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 94, che disciplina la fiducia al Governo. In considerazione delle modifiche apportate dall’articolo 1 del disegno di legge all’articolo 55, che attribuiscono alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell’articolo 94 che attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere. Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei deputati.
Reati ministeriali
L’articolo 26 del testo di legge costituzionale novella l’articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
Principi sull’amministrazione
L’articolo 27 del testo di legge costituzionale modifica il secondo comma dell’articolo 97 della Costituzione: il testo vigente afferma che le leggi sull’amministrazione (attività e organizzazione dei pubblici uffici) debbono assicurare il rispetto del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione. L’intervento emendativo aggiunge a questi due principi anche quello della trasparenza.
Soppressione del Cnel
L’articolo 28 del testo di legge costituzionale abroga integralmente l’articolo 99 che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Le disposizioni finali e transitorie definiscono i profili amministrativi della soppressione del Cnel, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti.
Paolo Cova