News dal Parlamento

Minori, ma mai più soli

Agevolare la protezione dei minori stranieri non accompagnati è il compito che si prefigge la proposta di legge che abbiamo approvato questa settimana alla Camera e che prevede alcune precise disposizioni. Frutto di un costante confronto, durante l’iter parlamentare, con Anci e le associazioni attive nel settore, il testo, che ora passa all’esame del Senato, si pone come obiettivo l’aumento dei controlli e della tutela sui minori non accompagnati per evitare che questi finiscano nelle mani delle mafie e del racket, ma anche per favorire gli affidi.

Intanto, va detto che il minore straniero non accompagnato è un minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio di giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. E secondo le stime del Ministero dell’Interno nell’ultimo anno sono stati circa 10mila questi bambini e ragazzi, fuggiti da guerre e carestie per salvarsi la vita e per aiutare le famiglie rimaste nel Paese di origine. Di questi il 20% ha fatto perdere le sue tracce. A causa di una condizione particolarmente vulnerabile, spesso vengono arruolati dalla criminalità organizzata che promette loro lavoro o il viaggio per raggiungere i parenti in Europa, ma finiscono vittime di abusi, nel racket della prostituzione e nello spaccio.

Per evitare questa dispersione la legge introduce la riduzione dei tempi di attesa dei termini nelle strutture di prima accoglienza dai 60 giorni attuali, a 30; la separazione dei minori dagli adulti per evitare promiscuità e ridurre la possibilità di reclutamento nella criminalità organizzata o di essere vittime di abusi; la presenza di tutori presso ogni Tribunale per i minorenni; le disposizioni per favorire l’affido presso gli istituti della tutela e dell’affidamento temporaneo, con preferenze per le famiglie; il rilascio di sole 2 tipologie di permesso di soggiorno: per minore età, nel caso di straniero non accompagnato, o per motivi famigliari, valido fino alla maggiore età; misure specifiche per l’inserimento dei minori non accompagnati nelle istituzioni scolastiche per favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo.

 

Anche i cosmetici siano sostenibili

Le Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, o della cosmesi sostenibile, approvate all’unanimità alla Camera e che ora passeranno al Senato, rappresentano il provvedimento che vuole garantire maggiori tutele per l’ambiente e per la salute dei consumatori, introducendo nuovi strumenti di trasparenza garantiti dalle istituzioni pubbliche e in linea con quanto previsto nei Paesi europei più avanzati. Si istituisce il marchio italiano di qualità ecologica che sarà rilasciato a quei prodotti che risponderanno a oggettivi parametri qualitativi sulla composizione e sul ciclo produttivo. Inoltre, si introduce il divieto, a partire dal 1° gennaio 2020, della commercializzazione di cosmetici contenenti microplastiche, che sono pericolosissime per l’ecosistema marino. Grazie a questa legge, l’Italia diventa il primo Paese europeo ad avere assunto questa scelta.

L’obiettivo è andare nella direzione di una maggiore tutela dell’ambiente, della pelle e della salute delle persone, riconoscendo la scelta consapevole dei cittadini, sempre più sensibili alle tematiche ambientali e alla loro salute, e intervenendo in un comparto molto importante per l’economia italiana. L’Italia è, infatti, all’avanguardia nella produzione dei cosmetici, un primato conquistato grazie agli investimenti di questi anni in ricerca e innovazione.

 

Più risorse, più salute

Secondo l’ultimo rapporto Eurostat del marzo 2016, l’Italia spende il 7,2 per cento del prodotto interno lordo per la salute. Un dato che ci colloca nella media europea. Ma per quanto riguarda la spesa pubblica per la sanità, essa dovrebbe crescere dell’1,2 per cento sul prodotto interno lordo al 2060, meno di quanto è stimata la crescita nell’Unione europea, ovvero +1,6 per cento sul prodotto interno lordo. Ecco perché abbiamo discusso, votato e approvato una mozione sulla salvaguardia del Servizio sanitario nazionale e sulle politiche in materia di salute che impegna il Governo ad assumere iniziative affinché nel prossimo disegno di legge di bilancio siano confermate le risorse come quantificate nell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni in relazione al riparto delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale; ad agire in modo da garantire il superamento delle differenze ingiustif icate tra i diversi sistemi regionali e a procedere in modo da migliorare progressivamente i livelli di assistenza nelle aree del Paese in maggior difficoltà; ad inserire nel bilancio anche misure volte a dare un’adeguata soluzione al problema del precariato in sanità; a prevedere adeguate risorse per il finanziamento dei farmaci innovativi in campo oncologico; a predisporre tutte le iniziative necessarie affinché nell’organizzazione dei sistemi sanitari regionali si preveda l’obbligo di controllare e garantire l’attuazione del diritto della donna alla scelta libera e consapevole.

 

Impegnati contro la crisi

Un’altra mozione, approvata nei giorni scorsi, impegna il Governo sul fronte dei sostegni per i cittadini in difficoltà a causa del difficile momento storico che stiamo vivendo, anche in relazione all’imponente coinvolgimento italiano nella gestione dei migranti.

Cinque i punti, densi di significato: proseguire nel rafforzamento degli strumenti di contrasto della povertà e del disagio sociale, a cominciare dal prossimo disegno di legge di bilancio, favorendo una rapida conclusione dell’iter parlamentare dell’esame del disegno di legge di delega che introduce il reddito minimo come misura nazionale fondata sull’inclusione attiva; valutare l’opportunità di predisporre interventi di incentivazione, anche finanziaria, nei confronti delle amministrazioni comunali che aderiscono al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; valutare la possibilità di sperimentare, d’intesa con le amministrazioni comunali interessate, nuove forme di gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza che vedano un maggiore coinvolgimento e la partecipazione più attiva dei migranti stessi; rafforzare il sistema degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali nei settori e nei territori maggiormente colpiti dalla crisi economica; potenziare, con adeguate risorse, gli interventi a favore delle politiche attive di ricollocamento e a favore dei centri per l’impiego, al fine di renderli sempre più efficaci nell’azione di sostegno ai disoccupati nella ricerca di occupazione.

 

 

LA RIFORMA PASSO PASSO

 

La decretazione d’urgenza

Delega legislativa e decretazione d’urgenza sono i nuovi due articoli che leggeremo questa settimana per prepararci meglio al referendum costituzionale.

Testo vigente art. 76 Testo modificato art. 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

identico
Testo vigente art. 77

 

Testo modificato art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

 

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.

 

 

 

Commento

L’articolo 16 del testo di legge costituzionale stabilisce che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati alla Camera dei deputati e “costituzionalizza” i limiti alla decretazione di urgenza, attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.

Al fine di garantire il rispetto dei termini per la conversione, il testo prevede che il termine di efficacia dei decreti-legge sia pari a 90 giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica e che il procedimento legislativo segua la disciplina generale dell’articolo 70. Sono altresì individuati i termini per l’esame da parte del Senato dei decreti-legge monocamerali. In particolare, l’esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo. È infine previsto che la trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre 40 giorni dalla presentazione.

 

 

Paolo Cova