Piccoli comuni: l’Italia da salvare
Piccoli comuni protagonisti, questa settimana, alla Camera. Abbiamo, infatti, approvato il testo unificato di alcune proposte di legge per le Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici.
Sono 5.585 i cosiddetti piccoli comuni e amministrano più della metà del territorio nazionale. In essi vivono oltre 10 milioni di italiani. Tra le misure principali previste per loro la diffusione della banda larga e misure di sostegno per l’artigianato digitale; la semplificazione per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento anche per la loro conversione in alberghi diffusi; gli interventi di manutenzione del territorio con priorità per la tutela dell’ambiente e la prevenzione del rischio idrogeologico; la messa in sicurezza di strade e scuole e interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico; l’acquisizione e riqualificazione di terreni e edifici in abbandono; la possibilità di acquisire case cantoniere da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo; la realizzazio ne di itinerari turistico-culturali ed enogastronomici e di mobilità dolce; la possibilità di acquisire binari dismessi e non recuperabili all’esercizio ferroviario, da utilizzare come piste ciclabili; la dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, possibilità per i centri in cui non ci sono uffici postali di pagare bollette e conti correnti presso gli esercizi commerciali; la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per attività di volontariato e culturali; interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei piccoli comuni; la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta e del loro utilizzo anche nella ristorazione collettiva pubblica.
Per le aree oggi in condizioni di maggior difficoltà è previsto uno specifico stanziamento di 100 milioni per il periodo che va dal 2017 al 2023.
Ricostruire subito e bene
È passato poco più di un mese dal terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito una vasta area dell’Appennino centrale al confine tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, coinvolgendo, in particolare, i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco, fino a Norcia, provocando inoltre danni anche in molte altre parti del territorio delle quattro regioni. Per questo, in settimana, abbiamo approvato una mozione concernente iniziative a favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti.
Tra i principali impegni chiesti al Governo su questo tema la necessità di adottare con tempestività le iniziative normative necessarie al superamento della situazione di emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita in tutti i comuni colpiti dal sisma, individuati secondo un principio di gradualità rispetto alla natura dei danni subiti; garantire la ricostruzione dell’intero patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, nel rispetto dell’identità urbanistica ed architettonica dei luoghi, e degli insediamenti produttivi colpiti; assumere iniziative per prevedere la sospensione del pagamento dei tributi; prevedere misure per assicurare la continuità d’esercizio delle imprese agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizio; assicurare la piena tutela dei lavoratori delle aziende colpite dal sisma che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali ordinari o che li hanno esauriti; accelerare la riparazione dei danni, la ricostruzione ex novo, l’adeguamento e il miglioramento sismico delle opere pubbliche; potenziare le infrastrutture viarie e ferroviarie e la diffusione della banda larga nelle aree colpite dal sisma, al fine di favorirne l’accessibilità ed il mantenimento del tessuto sociale ed economico; prevedere misure di sostegno alla piena operatività delle strutture amministrative comunali e per il recupero del patrimonio artistico e culturale; costruire una governance della ricostruzione che garantisca la piena partecipazione ed il consapevole consenso degli enti territoriali e delle comunità locali coinvolte nelle scelte da effettuarsi.
Basta al genocidio Yazida
È una delle tante atrocità di cui poco sappiamo, ma che avvengono praticamente sotto i nostri occhi, oggi, nel 2016, mentre il resto del mondo va molto più avanti di quanto ci si potesse immaginare: dopo la costituzione dello Stato islamico, la popolazione yazida, residente al confine tra l’Iraq e la Siria, è divenuta oggetto di persecuzioni, abusi e violenze da parte dei guerriglieri dell’Is. Migliaia di persone sono state costrette a fuggire dalle zone di origine, nei pressi della città di Mosul, per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni. L’applicazione della legge islamica ha determinato la costituzione di tribunali che irrogano pene disumane, come la lapidazione e l’amputazione. È giunta persino notizia che alcuni adolescenti sarebbero stati condannati a morte, solo per aver guardato una partita di calcio e testimonianze riportano che i militanti dell’Is seminano terrore e agiscono con ferocia inaudita contro le minoranze, con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini.
Ecco perché alla Camera abbiamo approvato una mozione per il riconoscimento del genocidio del popolo yazida che impegna il Governo a promuovere, anche in coordinamento con i partner dell’Unione europea, ogni iniziativa volta al riconoscimento nelle competenti sedi internazionali del genocidio yazida e all’avvio di un procedimento contro i responsabili presso la Corte penale internazionale; ad adoperarsi, d’intesa con gli altri Paesi dell’Unione europea, nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, in seno all’organizzazione delle Nazioni Unite, per far cessare ogni violenza nei confronti della popolazione yazida; ad assumere iniziative per realizzare corridoi umanitari al fine di favorire l’arrivo di aiuti internazionali a sostegno della popolazione civile colpita dalle violenze; a soccorrere, attraverso specifiche iniziative di assistenza umanitaria e sanitaria, le vittime della violenza.
LA RIFORMA PASSO PASSO
Il procedimento legislativo
Il nostro viaggio alla scoperta della riforma costituzionale continua cercando di capire come cambia il nuovo procedimento legislativo.
Testo vigente art.70 | Testo modificato |
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. | La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero qu ando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati. |
Commento
Spesso sento commentare questo cambio di articolo come esempio di lunghezza( prima era poche righe) e di testo complicato. E’ vero ma il cambio del bicameralismo perfetto non può continuare a mantenere una funzione legislativa identica tra le due assemblee e vanno indicate le nuove funzioni del Senato. Prima bastava dire che facessero le stesse identiche funzioni legislative, ora non più.
Inoltre questo articolo serve a comprendere il nuovo ruolo e competenza del Senato che non ha compiti identici a prima. Dunque, l’articolo 10 del testo di legge costituzionale, che sostituisce l’articolo 70 della Costituzione, differenzia i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi. Il nuovo articolo disciplina il procedimento legislativo innovando profondamente rispetto all’attuale: vengono infatti delineate due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che applicano la cosiddetta clausola di supremazia. In base alla nuova architettura, il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa, come nel sistema attualmente vigente, è mantenuto solo per alcu ne categorie di leggi.
Nello specifico, si prevede l’esercizio collettivo della funzione legislativa per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, solo per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore, per la legge elettorale del Senato, la ratifica dei tra ttati sull’appartenenza dell’Italia all’Ue, l’ordinamento di Roma capitale, l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, le norme di procedura per le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Ue. Nel testo costituzionale è stato esplicitato che queste leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate in base al medesimo procedimento bicamerale. Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera con un procedimento legislativo monocamerale “partecipato”, ferma restando, infatti, la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo: in particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall’altro ramo del Parlamento. Le eventuali proposte di modificazione, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all’esame della Camera dei deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva.
Anche i disegni di legge di bilancio seguono il procedimento monocamerale, con la differenza che il loro esame da parte del Senato avviene in via automatica e il termine per deliberare proposte di modifica è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera.
Vi segnalo infine l’icontro pubblico a Milano “Chi e perchè ha ucciso aldo Moro” dell’On. Gero Grassi che si terrà lunedì 3 ottobre alle ore 18.00, per maggiori informazioni clicca qui.
Paolo Cova